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Assunzioni agevolate 2024

Pubblichiamo, di seguito, una sintesi delle novità che riguardano le agevolazioni di natura contributiva e fiscale per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

1) ASSUNZIONE DI UNDER 30 

Dal 2024 stop alle agevolazioni under 36, che tornano a seguire le vecchie regole (Art. 1, c. 100 e ss. L. 205/2017 - circ. INPS 40/2018): decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3000 euro (con un massimale di 250 euro mensili), per la durata di 36 mesi, per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 30 (29 anni e 364 giorni di età) che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.

In particolare il bonus spetta per:

  • le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;

  • il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (se ancora under 30);

  • assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l’esonero è dal 100 per cento della contribuzione):

    • attività di alternanza scuola lavoro;
    • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
    • periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

NB Per i giovani apprendisti che vengono mantenuti in servizio, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Una delle condizioni per i datori di lavoro è quella di non aver licenziato personale nei sei mesi precedenti l’assunzione, né licenziare nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o in seguito a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.


2) ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

 

Agevolazione consistente nella

riduzione del 50% dei contributi

 (art. 4, c. da 9 a 11 L. 92/2012 - circ. INPS 111/2013) a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL per chi assume

 donne svantaggiate

in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad oggi Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) ;

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni senza limiti di residenza;

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e attività lavorativa in settori economici caratterizzati da disparità di genere superiore al 25% (v. decreto interministeriale n. 327/2022);

  • over 50 e disoccupate da almeno 12 mesi.

L'agevolazione spetta fino a 12 mesi nel caso di assunzioni con contratti a termine e fino a 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.

3) ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Esonero del 100% dei contributi previdenziali per chi assume donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. La durata dell'esonero sarà di 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato,  12 mesi per i contratti a termine e 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato. (art. 1 c. 191 e ss. L. 213/2023)

4) ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Sgravio del

100% o del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro

(art. 10, D.L. 4/2023 - circ. INPS 111/2023), per la durata massima di 12 mesi, per i datori di lavoro che stipulino con i

beneficiari dell'assegno di inclusione

e del supporto per la formazione e il lavoro contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale, apprendistato e in somministrazione. In particolare:

  • sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato;
  • sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale.

NB  nel caso di

licenziamento

 effettuato nei

24 mesi

 successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario dell’assegno di inclusione, il datore di lavoro è tenuto alla

restituzione dell’incentivo

 fruito con applicazione delle sanzioni civili e degli interessi.

5) ASSUNZIONE DI LAVORATORI OVER 50

 

Esonero contributivo del 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

per chi assume

lavoratori con almeno 50 anni

e disoccupati di almeno 12 mesi (art. 4, c. 8 e ss L. 92/2012 - circ. INPS 111/2013). L'esonero spetta per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato, 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

6) ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA' 

Esonero per l'assunzione di persone con disabilità

da parte di datori di lavoro non obbligati per legge (art. 13 L. 68/1999 - circ. INPS 99/2016):

  • esonero contributivo del 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%  o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/781;

  • esonero contributivo del 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi,  in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/78;

  • esonero contributivo del  70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

  • nei casi di contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi: esonero contributivo del  70% della retribuzione mensile lorda,  in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

7) SUPER DEDUZIONE
Per il solo anno 2024 
è prevista una maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, D. Lgs 216/2023).
L'agevolazione spetta alle imprese ed agli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l'attività per tutto il periodo d'imposta 2023.
Sono 2 i requisiti da rispettare:

  • incremento occupazionale: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;

  • aumento del costo del lavoro nel 2024.

E' prevista un'ulteriore maggiorazione del 10% qualora l'assunzione sia effettuata nei confronti di lavoratori svantaggiati o con disabilità; di donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni; di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea; di donne vittime di violenza; di giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; di lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex percettore del Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.



Data di pubblicazione: 24/01/2024


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