Studio Longo Commercialisti
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Studio Longo, consulenza fiscale, aziendale, societaria, contabile, tributaria e del lavoro.
data di pubblicazione: 24/01/2024
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Pubblichiamo, di seguito, una sintesi delle novità che riguardano le agevolazioni di natura contributiva e fiscale per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Dal 2024 stop alle agevolazioni under 36, che tornano a seguire le vecchie regole (Art. 1, c. 100 e ss. L. 205/2017 - circ. INPS 40/2018): decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3000 euro (con un massimale di 250 euro mensili), per la durata di 36 mesi, per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 30 (29 anni e 364 giorni di età) che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.
In particolare il bonus spetta per:
le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (se ancora under 30);
assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l’esonero è dal 100 per cento della contribuzione):
NB Per i giovani apprendisti che vengono mantenuti in servizio, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
Una delle condizioni per i datori di lavoro è quella di non aver licenziato personale nei sei mesi precedenti l’assunzione, né licenziare nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o in seguito a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Agevolazione consistente nella riduzione del 50% dei contributi (art. 4, c. da 9 a 11 L. 92/2012 - circ. INPS 111/2013) a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL per chi assume donne svantaggiate in possesso di uno dei seguenti requisiti:
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad oggi Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) ;
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni senza limiti di residenza;
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e attività lavorativa in settori economici caratterizzati da disparità di genere superiore al 25% (v. decreto interministeriale n. 327/2022);
over 50 e disoccupate da almeno 12 mesi.
L'agevolazione spetta fino a 12 mesi nel caso di assunzioni con contratti a termine e fino a 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.
3) ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Esonero del 100% dei contributi previdenziali per chi assume donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. La durata dell'esonero sarà di 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per i contratti a termine e 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato. (art. 1 c. 191 e ss. L. 213/2023)
Sgravio del 100% o del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 10, D.L. 4/2023 - circ. INPS 111/2023), per la durata massima di 12 mesi, per i datori di lavoro che stipulino con i beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale, apprendistato e in somministrazione. In particolare:
NB nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario dell’assegno di inclusione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili e degli interessi.
Esonero contributivo del 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per chi assume lavoratori con almeno 50 anni e disoccupati di almeno 12 mesi (art. 4, c. 8 e ss L. 92/2012 - circ. INPS 111/2013). L'esonero spetta per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato, 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero per l'assunzione di persone con disabilità da parte di datori di lavoro non obbligati per legge (art. 13 L. 68/1999 - circ. INPS 99/2016):
Per il solo anno 2024 è prevista una maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, D. Lgs 216/2023).
L'agevolazione spetta alle imprese ed agli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l'attività per tutto il periodo d'imposta 2023.
Sono 2 i requisiti da rispettare:
E' prevista un'ulteriore maggiorazione del 10% qualora l'assunzione sia effettuata nei confronti di lavoratori svantaggiati o con disabilità; di donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni; di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea; di donne vittime di violenza; di giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; di lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex percettore del Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.