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L'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020, potrà essere utilizzata in compensazione "orizzontale", per un importo superiore a 5.000 euro. Ai fini della compensazione, la dichiarazione dovrà essere munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell'organo di controllo contabile. Va specificato, inoltre, che l'utilizzo del credito è soggetto alle limitazione previste dall'art. 17,D. Lgs. 241/1997 e dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009.
La compensazione sarà ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, come detto prima, dovrà essere provvista del visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) oppure dalla sottoscrizione del soggetto alla quale è demandata la revisione legale dei conti (collegio sindacale, sindaco unico, revisore contabile e società di revisione).
Il limite di 5.000 euro è innalzato:
- a 50.000 euro per le start-up innovative (ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012), per il periodo di iscrizione nella speciale sezione del Registro delle Imprese;
- a 50.000 euro in presenza di un livello di affidabilità ISA almeno pari a 8 su 10 oppure 8,5 di media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019.
N.B. il limite di 50.000 euro si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno, non in riferimento a ciascun periodo d'imposta. Ad esempio: se un contribuente nel corso del 2020 ha già richiesto un rimborso di 40.000 euro relativo al credito della dichiarazione IVA 2019 e del I trimestre 2020 e volesse richiedere un ulteriore rimborso di 20.000 euro relativo all'IVA del II trimestre, dovrà far ricorso alla garanzia del visto di conformità, in quanto si ritiene superato il limite di 50.000 euro.
Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui il limite di 5.000 euro, previsto per la compensazione “orizzontale”, è riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno del suo utilizzo in compensazione ed è calcolato, distintamente, per ciascuna tipologia di credito (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla stessa annualità (circolare n. 1/E/2010, § 2).
Il limite di 5.000 euro non comprende le eccedenze detraibili da utilizzare in compensazione verticale (ad esempio a compensazione con l'IVA dovuta a titolo di acconto, saldo o versamento periodico). Tale credito, per essere esposto in dichiarazione IVA, dovrà essere compensato prima del sorgere del debito, altrimenti la compensazione dovrà essere effettuata mediante modello F24, soggiacendo ai vincoli anzi esposti.
Data di pubblicazione: 11/02/2021
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