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Decreto Natale (D.L. 18 dicembre 2020 n. 172) - Principali regole e Deroghe al blocco dei negozi nelle zone rosse


24, 25, 26 e 27 dicembre 2020: si applicano le regole previste per le “zone rosse”. Sono vietati gli spostamenti in entrate e in uscita sia tra le regioni che tra i comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Restano chiusi negozi*, centri estetici, bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre), musei, mostre, piscine, palestre, teatri, cinema e le attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot anche all’interno di bar e tabaccherie. 

28, 29 e 30 dicembre 2020: si applicano le regole previste per le “zone arancioni”.  Sono consentiti gli spostamenti all'interno dei  propri comuni e sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.  Restano chiusi bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre), musei, mostre, piscine, palestre, teatri e cinema e sono sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot anche all’interno di bar e tabaccherie. 

31 dicembre 2020, 1,2 e 3 gennaio 2021: si applicano le regole previste per le “zone rosse”. Sono vietati gli spostamenti in entrate e in uscita sia tra le regioni che tra i comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Restano chiusi negozi*, centri estetici, bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre), musei, mostre, piscine, palestre, teatri, cinema e le attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot anche all’interno di bar e tabaccherie. 

4 gennaio 2021: si applicano le regole previste per le “zone arancioni”. Sono consentiti gli spostamenti all'interno dei propri comuni e sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.  Restano chiusi bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre), musei, mostre, piscine, palestre, teatri e cinema e sono sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot anche all’interno di bar e tabaccherie. 

5 e 6 gennaio 2021: si applicano le regole previste per le “zone rosse”. Sono vietati gli spostamenti in entrate e in uscita sia tra le regioni che tra i comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Restano chiusi negozi*, centri estetici, bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre), musei, mostre, piscine, palestre, teatri, cinema e le attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot anche all’interno di bar e tabaccherie. 

N.B. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal Decreto Legge in questione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

561011 - Ristorazione con somministrazione | | 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | | 561030 - Gelaterie e pasticcerie | | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | | 561042 - Ristorazione ambulante | | 561050 - Ristorazione su treni e navi | | 562100 - Catering per eventi, banqueting | | 562910 - Mense | | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale | | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.  L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

 

 *DEROGHE AL BLOCCO DEI NEGOZI NELLE ZONE ROSSE

Possono restare comunque aperte, anche nelle giornate in cui si applicano le regole previste per le "zone rosse", le seguenti attività:

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di biancheria personale

- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

- Attività delle lavanderie industriali

- Altre lavanderie, tintorie

- Servizi di pompe funebri e attività connesse

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Data di pubblicazione: 21/12/2020

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