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Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, sono state emanate una serie di misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tra cui:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L'art. 1, ai commi dal primo al nono, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazione, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, il requisito del calo di fatturato non è richiesto e per il calcolo della media mensile, devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione.
L'ammontare del contributi è determinato applicando una delle seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019:
Il contributo non sarà inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi. Il contributo massimo, invece, non potrà superare i 150.000 euro.
Per la richiesta del contributo, dovrà essere presentata apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI
Sono differiti al 30 aprile 2021 i termini di sospensione per il versamento delle entrate tributarie non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento affidati all'Agente di Riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'08/03/2020 al 30/04/2021 che dovranno essere effettuati entro il 31/05/2021.
Sono sospesi fino al 30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle nonché delle procedure di riscossione, cautelari e d esecutive.
Il termine ultimo per le rate in scadenza nel 2020 relativo alla "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e Definizione agevolata delle risorse UE" è differito al 31/07/2021. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Il termine ultimo per le rate in scadenza nel 2021 relativo alla "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e Definizione agevolata delle risorse UE" è differito al 30/11/2021.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). I destinatari di tale misura sono le persone fisiche ed i soggetti diversi dalla persone fisiche con reddito imponibile nell'anno d'imposta 2019 inferiore a 30.000 euro. La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
All'art. 8 del decreto viene prevista la proroga della cassa integrazione Covid-19. In particolare:
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Ulteriore proroga è prevista per il blocco dei licenziamenti:
INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT
All'art. 10 viene riconosciuta un'indennità di 2.400 euro alle seguenti categorie di lavoratori:
ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori;
ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Con riferimento ai lavoratori sportivi, invece, Sport e Salute S.p.A. riconoscerà un'indennità pari a:
Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a dare una lettura al Decreto Legge in allegato.
Data di pubblicazione: 23/03/2021
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