instagram

facebook

© Studio Longo Commercialisti - Via Vittorio Veneto n. 115 - 73037 Poggiardo (LE) -  postmaster@commercialistilongo.com

Informativa sulla privacyInformativa sui Cookie

STUDIO LONGO COMMERCIALISTI


instagram

facebook

STUDIO LONGO COMMERCIALISTI

c423747ee25f432e10fc3d67cd9b8a0e3db42021

dl sOSTEGNI: Contributo a fondo perduto, proroghe agenzia riscossione, cig, Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, sono state emanate una serie di misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tra cui:

  • contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;
  • proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione e annullamento dei carichi;
  • nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;
  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'art. 1, ai commi dal primo al nono, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazione, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, il requisito del calo di fatturato non è richiesto e per il calcolo della media mensile, devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione.
L'ammontare del contributi è determinato applicando una delle seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo non sarà inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi. Il contributo massimo, invece, non potrà superare i 150.000 euro.

Per la richiesta del contributo, dovrà essere presentata apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.


PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono differiti al 30 aprile 2021 i termini di sospensione per il versamento delle entrate tributarie non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento affidati all'Agente di Riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'08/03/2020 al 30/04/2021 che dovranno essere effettuati entro il 31/05/2021.
Sono sospesi fino al  30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle nonché delle procedure di riscossione, cautelari e d esecutive.
Il termine ultimo per le rate in scadenza nel 2020 relativo alla "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e Definizione agevolata delle risorse UE" è differito al 31/07/2021.  In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Il termine ultimo per le rate in scadenza nel 2021 relativo alla "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e Definizione agevolata delle risorse UE" è differito al 30/11/2021.
Sono annullati i debiti
, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). I destinatari di tale misura sono le persone fisiche ed i soggetti diversi dalla persone fisiche con reddito imponibile nell'anno d'imposta 2019 inferiore a 30.000 euro.  La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

All'art. 8 del decreto viene prevista la proroga della cassa integrazione Covid-19. In particolare:

  • 13 settimane di CIG ordinaria con causale "emergenza Covid-19" da utilizzare nel periodo tra il  1° aprile e il 30 giugno 2021;
  •  fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. 

Ulteriore proroga è prevista per il blocco dei licenziamenti:

  • fino al 30/06/2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e straordinaria;
  • fino al 31/10/2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

All'art. 10 viene riconosciuta un'indennità di 2.400 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

  • ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori;

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;

  •  ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

  • ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;

  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

    b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

    c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Con riferimento ai lavoratori sportivi, invece, Sport e Salute S.p.A. riconoscerà un'indennità pari a:

  • 1.200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
  • 2.400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • 3.600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a dare una lettura al Decreto Legge in allegato.

Data di pubblicazione: 23/03/2021

DECRETO LEGGE N. 41 DEL 22/03/2021

© Studio Longo Commercialisti - Via Vittorio Veneto n. 115 - 73037 Poggiardo (LE) -  postmaster@commercialistilongo.com

Informativa sulla privacyInformativa sui Cookie