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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Il nuovo contributo spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto con il precedente decreto sostegni e verrà erogato con le stesse modalità, senza dover presentare ulteriore domanda.
È riconosciuto un ulteriore fondo perduto, alternativo al precedente, ai soggetti che nel 2019 non hanno registrato compensi e ricavi superiori a 10 milioni di euro e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. I soggetti che hanno beneficiato del contributo del precedente decreto sostegni, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo, scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzie delle Entrate.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In particolare:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal precedente decreto sostegni:
a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000 400.000 di euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 ed 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.
- Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal precedente decreto sostegni:
a) 90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000 400.000 di euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 ed 1.000.000 di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.
Per tutti i soggetti l’importo non potrà essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Ulteriore contributo è riconosciuto ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che abbiamo subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello in corso al 31/12/2019. La percentuale per il calcolo sarà definita con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Sono esclusi:
- i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al primo gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato;
- gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.
CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTI
È prorogato al 31/07/2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e tour operator.
Ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO
Ai datori di lavoro privati e dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, a decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2021 con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL.
ULTERIORI AGEVOALZIONI
- prorogata al 31/07/2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
- prevista la possibilità di ridurre la TARI a favore delle categorie interessati dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
- estesi al 31/12/2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori;
- prorogata al 30/06/2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi;
- per gli investimenti in beni strumentali materiali, diversi da quelli indicati nell’allegato A alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale;
- bonus vacanze esteso anche alle agenzie di viaggi e tour operator;
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- è riconosciuto un credito d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, per le imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali ovvero ai lavoratori in somministrazione che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 01/01/2019, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro o NASpI è riconosciuta un’indennità di 1.600 euro;
- ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi, lavoratori intermittenti ed autonomi privi di partita iva è riconosciuta un’indennità di 1.600 euro;
- ai lavoratori inscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro;
- previste indennità per i collaboratori sportivi per il tramite di Sport e Salute s.p.a.;
- previsto il differimento al 20/08/2021 del versamento dei contributi con scadenza il 17/05/2021 per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti.
Data di pubblicazione: 26/05/2021
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