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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - D.L. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

Con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) è stato introdotto un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Destinatari:

soggetti che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario. Non spetta a chi ha cessato l’attività alla data di richiesta del contributo, a chi ha avviato l’attività dal 30/04/2020, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazioni, professionisti e dipendenti iscritti alle casse di previdenza private, soggetti percettori del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo. 

Erogazione:

il contributo verrà erogato mediante accredito su conto corrente. 

Requisiti:

-       ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

-       in alternativa: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019; inizio dell’attività a partire dal 01/01/2019; domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31/01/2020. 

Determinazione del contributo:

la differenza dei ricavi o compensi va moltiplicata:

-       per il 20% in caso di ricavi o compensi 2019 fino a 400 mila euro;

-       per il 15% in caso di ricavi o compensi 2019 tra 400 mila e 1 milione di euro;

-       per il 10% in caso di ricavi o compensi 2019 tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il contributo minimo riconosciuto è di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per gli altri soggetti.

I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019 riceveranno un contributo minimo di 1000 euro se la succitata differenza tra fatturato/corrispettivi è pari a zero, altrimenti seguiranno le regole anzidette.  

Periodo e modalità:

l’istanza potrà essere presentata a partile dal 15/06/2020 e non oltre il 13/08/2020 (24/08/2020 per gli eredi che proseguono l’attività) in via telematica mediante apposita procedura nel portale Fatture e Corrispettivi o apposito software e successivo invio attraverso il Desktop Telematico. Nel caso di importo superiore a 150 mila euro dovrà essere resa dichiarazione antimafia.

 Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante si applicano le sanzioni dal 100 al 200 per cento (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/1997) e la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 316 ter del codice penale). Nel caso di dichiarazione antimafia mendace o incompleta la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la confisca di beni e denaro prevista dall’art. 322-ter del c.p.

Data di pubblicazione: 11/06/2020

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