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APPRENDISTATO Inquadramento contrattuale rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, con il quale l'azienda s’impegna ad addestrare l'apprendista, attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnico- professionale tali da consentirgli di acquisire una qualifica professionale. E’ possibile assumere con questo contratto anche lavoratori con età superiore ai 29 anni beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età. Il contratto di apprendistato prevede sia agevolazioni di natura contributiva che incentivi retributivi.
(Legge.n.223/1991, D.Lgs. n. 167/2011, D.Lgs. n. 150/2015, D.Lgs. n. 81/2015 (art.41/47), Legge 160/2019 Legge 176/2020)
L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva che è pari al 11,31% per tutta la durata del periodo di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato, variabile a seconda della tipologia, va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni (nel caso di apprendistato professionalizzante nell’artigianato). Tale misura è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi in caso di mantenimento del contratto.
Nel caso in cui il rapporto in apprendistato arrivi alla naturale conclusione questo può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato non comportando interruzione del rapporto di lavoro in azienda. Per tale fattispecie è prevista la stessa agevolazione contributiva dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).
Cumulabilità: incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, incentivo all'assunzione di disabili, incentivo "Occupazione mezzogiorno", incentivo Occupazione Neet, incentivo "Decontribuzione Sud", incentivo "IO Lavoro", incentivo all'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
ESONERO GIOVANI
Legge n. 205/2017 (art.1 cc. 100/108 e 113/114)
Esonero contributivo in favore di datori di lavoro privati che a decorrere dal 1 gennaio 2018 effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato con età inferiore ai 35 anni anni (inizialmente l’età era stata posta inferiore a 30 anni, tale limite però è stato reso operativo solo a partire dal 2021) e che nel corso dell'intera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero opera per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione ed è pari al 50% dei contributi dovuti nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Cumulabilità: incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, incentivo all'assunzione di disabili, incentivo "Occupazione mezzogiorno", incentivo Occupazione Neet, incentivo "Decontribuzione Sud".
L.178/2020 (art.1 cc. 10- 15), L.197/2022 (art.1 c.297), D.L. 60/2024 (art.22)
Esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che nel biennio 2021- 2022, effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato con età inferiore ai 36 anni e che nel corso dell'intera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero opera per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione (48 mesi per le regioni del mezzogiorno) ed è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui. Necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.
L'esonero totale di cui alla L.178/2020 è previsto anche per le assunzioni avvenute nel 2023 nel limite massimo di 8.000 euro.
Il D.L.60/2024 (cd Coesione) ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili (650 euro per le regioni appartenenti alla “ZES unica per il Mezzogiorno”).
Cumulabilità: non è cumulabile con altri esoneri. Solo con Incentivo Occupazione NEET per assunzioni del 2023.
INCENTIVO DONNE
L.92/2012 (art.4 cc.8-11)
Agevolazione del 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratori over-50 disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate. La durata dell'incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. Deve determinare un incremento occupazionale netto.
Cumulabilità: incentivo per assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi(L.407/1990), incentivo per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L.223/1991).
L.178/2020 (art.1 cc. 16- 19), L.197/2022 (art.1 c.298), D.L. 60/2024 (art.23)
Esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, "donne lavoratrici svantaggiate " (come indicato nell'art.4 L.92/2012). L'esonero è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. Necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.
La L.197/2022 ha previsto l'esonero totale anche per le assunzioni avvenute nel 2023 nel limite massimo di 8.000 euro.
Il D.L.60/2024 ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili.
Cumulabilità nei limiti della contribuzione residua dovuta con: incentivo all'assunzione per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, incentivo all'assunzione di disabili.
DECONTRIBUZIONE SUD Agevolazione contributiva in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, riconosciuta del: per rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, la cui sede di lavoro sia collocata in una regione del Mezzogiorno. Necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.
L.178/2020 (art.1 cc. 161- 168)
- 30%: dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025
- 20%: dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
- 10%: dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2029
Cumulabilità: incentivo all'assunzione di over-50 disoccupati da almeno 12 mesi, incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, incentivo all'assunzione di disabili, incentivo Occupazione Neet.
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Data di pubblicazione: 20/09/2024
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