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Acquisti dall'estero: nuove procedure dal 01/01/2022

Con la presente circolare analizzeremo le tre principali casistiche relative alle operazioni passive nei confronti dei soggetti UE o Extra UE. Nello specifico riassumeremo gli adempimenti nel caso di ricezione di fatture che "non riportano l'IVA".

Fino al 31/12/2021, le fatture ricevute dall'estero venivano gestite in modalità cartacea, registrate contabilmente, trasposte nel registro Iva acquisti e vendite e poi riepilogate con cosiddetto "esterometro". A partire dal 01/01/2022 l'esterometro sarà abolito e di conseguenza le operazioni relative all'integrazione dell'IVA dovranno essere gestite mensilmente in modalità elettronica, mediante il portale di fatturazione elettronica, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

ACQUISTI DI SERVIZI DA SOGGETTI ESTERI (UE O EXTRA UE)

Con riferimento alle fatture per prestazioni di servizi ricevute da un fornitore UE o Extra UE, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, sarà necessario emettere un documento elettronico entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con le seguenti caratteristiche:

  • Codice tipo documento: TD17

  • Cedente / prestatore: dati relativi al fornitore che ha prestato il servizio, facendo attenzione a specificare il Paese di residenza

  • Cessionario / committente: dati del cliente italiano che predispone il documento

  • Campo data: data di ricezione nel caso di emissione di documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari o data di effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari (inclusi San Marino e Città del Vaticano)

  • Numero: numero documento integrativo o autofattura

  • Imponibile: il totale della fattura estera ricevuta

  • Iva: la corrispondente aliquota IVA italiana o il codice natura nel caso in cui l'IVA non sia applicabile

  • Estremi fattura: i dati relativi alla fattura estera ricevuta

ACQUISTI DI BENI DA SOGGETTI COMUNITARI

Con riferimento alle fatture per acquisto di beni ricevute da un fornitore UE, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, sarà necessario emettere un documento elettronico entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con le seguenti caratteristiche:

  • Codice tipo documento: TD18

  • Cedente / prestatore: dati relativi al fornitore che ha prestato il servizio, facendo attenzione a specificare il Paese di residenza

  • Cessionario / committente: dati del cliente italiano che predispone il documento

  • Campo data: data di ricezione della fattura

  • Numero: numero documento integrativo o autofattura

  • Imponibile: il totale della fattura estera ricevuta

  • Iva: la corrispondente aliquota IVA italiana o il codice natura nel caso in cui l'IVA non sia applicabile

  • Estremi fattura: i dati relativi alla fattura estera ricevuta

ACQUISTI DI BENI NEI CASI DI CUI ALL'ART. 17 c. 2 DEL D.P.R. 633/72

Con riferimento alla fatture ricevute da fornitore estero con obbligo di emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72, sarà necessario emettere un

documento elettronico

con le seguenti caratteristiche:

  • Codice tipo documento: TD19
  • Cedente / prestatore: dati relativi al fornitore che ha prestato il servizio, facendo attenzione a specificare il Paese di residenza

  • Cessionario / committente: dati del cliente italiano che predispone il documento

  • Campo data:  data di ricezione nel caso di emissione di documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari o data di effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari (inclusi San Marino e Città del Vaticano)

  • Numero: numero documento integrativo o autofattura

  • Imponibile: il totale della fattura estera ricevuta

  • Iva: la corrispondente aliquota IVA italiana o il codice natura nel caso in cui l'IVA non sia applicabile

  • Estremi fattura: i dati relativi alla fattura estera ricevuta (se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio SDI indicare l'identificativo della stessa)

NB: il codice TD19 va utilizzato nei seguenti casi:

  1. Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione nel caso di fornitore intracomunitario, autofattura nel caso di cessionario o prestatore extracomunitario);
  2. Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o da Città del Vaticano;
  3. Acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) del D.P.R. 633/729;
  4. Acquisti di beni o di servizi di beni, da soggetti non residenti, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

Per l'emissione dei documenti anzidetti, si consiglia di utilizzare una numerazione separata (ad es. 1/estero, 2/estero, etc.)



Data di pubblicazione: 02/12/2021

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