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Fino al 31/12/2024, con la precedente normativa, le le spese sostenute in nome proprio, ma per conto del cliente, potevano essere dedotte al 100% se riaddebitate analiticamente in fattura. Lo stesso importo, però, veniva considerato reddito imponibile e quindi assoggettato ad IVA e ritenuta d'acconto. Nella pratica, tali spese venivano registrate in contabilità, consentendone la deduzione e la detrazione dell'IVA, ma se riaddebitate in fattura al cliente, andavano a sommarsi al compenso del professionista generando ulteriori ricavi.
Con riferimento ai professionisti in regime forfettario invece, la previgente normativa non consentiva la deduzione delle anzidette spese e, anche se inserite analiticamente in fattura, venivano assimilate all'onorario ed assoggettate ad imposta sostitutiva.
Con l'articolo 5 del D. LGS. 192/2024 sono state introdotte importanti novità. In particolare l'art. 54 al comma 2 prevede che: "Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi".
Tali spese divengono quindi indeducibili dal reddito del professionista, ma se riaddebitate in fattura, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e non sono più assoggettate al contributo della Cassa professionale (o alla gestione separata INPS) ed alla ritenuta d'acconto. Continueranno però ad essere assoggettate ad IVA (a differenza delle spese sostenute in nome e per conto del cliente ex art. 15 del DPR 633/1972).
NB: la nuova riforma è particolarmente vantaggiosa soprattutto per i lavoratori autonomi in regime forfettario, per due motivi: non dovendo includere i rimborsi tra i compensi, si ridurrà la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva e di conseguenza non concorreranno al raggiungimento del limite degli 85.000 euro.
ESEMPI DI FATTURAZIONE
Professionista in contabilità ordinaria (o semplificata) con applicazione della rivalsa INPS
A) Onorario 1000,00 euro
B) Spese in nome proprio e per conto del cliente (da esporre analiticamente) euro 200,00
TOTALE 1200,00
C) Rivalsa INPS (A*4%) euro 40,00
TOTALE IMPONIBILE IVA (A+B+C) euro 1240,00
IVA 22% euro 264,00
TOTALE FATTURA euro 1504,00
- Ritenuta d'acconto (20%*A+C) euro 208,00
NETTO A PAGARE euro 1296,00
Professionista in contabilità ordinaria (o semplificata) con Cassa professionale
A) Onorario 1000,00 euro
B) Spese in nome proprio e per conto del cliente (da esporre analiticamente) euro 200,00
TOTALE 1200,00
C) Cassa previdenziale (A*4%) euro 40,00
TOTALE IMPONIBILE IVA (A+B+C) euro 1240,00
IVA 22% euro 264,00
TOTALE FATTURA euro 1504,00
- Ritenuta d'acconto (20%*A) euro 200,00
NETTO A PAGARE euro 1304,00
Professionista forfettario
A) Onorario 1000,00 euro
B) Spese in nome proprio e per conto del cliente (da esporre analiticamente) euro 200,00
TOTALE 1200,00
C) Cassa previdenziale (A*4%) euro 40,00
TOTALE FATTURA euro 1240,00
Data di pubblicazione: 19/02/2025
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